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Giovanni RocchiAvvocato in Brescia

Novità

Allucinazioni dell'intelligenza artificiale negli atti: le spese le paga la parte o il difensore?

Un'ordinanza del Tribunale di Busto Arsizio condanna personalmente il difensore alle spese ex art. 94 c.p.c. per un ricorso ritenuto redatto con IA generativa. Nei provvedimenti italiani sulle allucinazioni la sanzione era finora sempre rimasta sulla parte, ex art. 96 c.p.c.; per raggiungere il difensore il TAR Milano e due corti d'appello hanno usato la segnalazione disciplinare.

· rivisto da avv. Giovanni Rocchi il 14 agosto 2026

Trib. Busto Arsizio, sez. II civ., 12 agosto 2026, n. R.G. 796/2026

Il principio

Il Tribunale di Busto Arsizio, con ordinanza del 12 agosto 2026 resa in un’opposizione ad esecuzione esattoriale, ha dichiarato nullo il ricorso introduttivo ai sensi degli artt. 125 e 156, comma 2, c.p.c. e ha regolato le spese in modo inedito: non a carico della parte soccombente, ma del suo difensore. Si legge nella motivazione che «la declaratoria di nullità del ricorso per le ragioni esposte comporta la condanna al pagamento delle spese di lite che vanno imputate non alla parte sostanziale, bensì al difensore, secondo quanto previsto dall’art. 94 c.p.c.».

È, per quanto consta, la prima applicazione dell’art. 94 c.p.c. al difensore tecnico in un caso di atto ritenuto redatto con l’ausilio dell’intelligenza artificiale generativa. La questione merita attenzione non per la severità della decisione - il quadro di fatto descritto in motivazione è pesante - ma perché individua nella condanna alle spese lo strumento per colpire il professionista, là dove la giurisprudenza formatasi negli ultimi diciotto mesi aveva sempre scelto altre strade.

La fattispecie

Secondo il giudice il ricorso era «palesemente redatto per il tramite esclusivo di un programma di IA generativa», risolvendosi «in una serie di rimandi a pronunce giurisprudenziali non rapportate alla vicenda sostanziale dedotta, del tutto generiche ed inconferenti». I motivi di opposizione erano costruiti come elenchi di richiami: un centinaio di pronunce «rese dai più svariati consessi su altrettanto diverse questioni giuridiche», che non consentivano «di identificare la causa petendi», con conseguente violazione dell’art. 125 c.p.c. nella parte in cui esige l’indicazione delle «ragioni della domanda».

Un dato merita di essere isolato, perché l’ordinanza non lo approfondisce. L’impiego dell’intelligenza artificiale non forma oggetto di una dichiarazione del difensore né di un accertamento: è desunto dal carattere dell’atto. È un’inferenza, e questo distingue il caso dai precedenti in cui la ricostruzione è stata più solida. A Milano il difensore ha ammesso l’uso dello strumento con dichiarazione resa a verbale; a Siracusa il giudice vi è giunto per esclusione ragionata delle spiegazioni alternative. Qui la qualificazione del fenomeno riposa sull’aspetto dell’atto: e la genericità seriale delle citazioni, per quanto sospetta, non è di per sé prova dello strumento impiegato.

L’ordinanza rileva inoltre che la procura non risultava sottoscritta dal difensore, «né digitalmente, né analogicamente», ma dichiara il vizio assorbito dalla nullità del ricorso. Il punto, come si vedrà, non è marginale.

Le strade già percorse: la sanzione sulla parte

Il contenzioso italiano sulle allucinazioni giurisprudenziali conta ormai una quindicina di provvedimenti. Fra i principali: Trib. Firenze, ord. 14 marzo 2025, primo caso noto, che non applicò alcuna sanzione; Trib. Torino, 16 settembre 2025, n. 2120; Trib. Latina, sez. lav., 23 settembre 2025, n. 1034; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. V, 21 ottobre 2025, n. 3348; Trib. Verona, 15 febbraio 2026, n. 315; Trib. Siracusa, 20 febbraio 2026, n. 338; Trib. Mantova, 24 marzo 2026, n. 165; Trib. Rovigo, 7 aprile 2026, n. 219; C. App. Bologna, sez. I civ., 11 maggio 2026, n. 1352; Trib. Lecco, 26 maggio 2026, n. 256; C. App. Bari, sez. II civ., 4 giugno 2026, n. 785; Trib. Firenze, 7 luglio 2026, n. 3962. In sede di legittimità si segnalano Cass. pen., sez. VII, 26 marzo 2026, n. 11431 e Cass. pen., sez. III, 11 giugno 2026, n. 23006.

In nessuno di essi la sanzione economica è stata posta a carico del difensore. Nei provvedimenti di merito che l’hanno applicata la via è sempre stata l’art. 96 c.p.c., commi 3 e 4, con condanna della parte. E ciò benché la condotta sia in più di un caso apertamente imputata al difensore. Solo il primo caso fiorentino del marzo 2025 non applicò alcuna sanzione, ritenendo che le citazioni servissero a rafforzare una tesi già sostenuta e difettando l’allegazione del danno; tre giudici hanno scelto, per stigmatizzare l’affermata negligenza del difensore, una via del tutto diversa, di cui si dirà.

Trib. Siracusa n. 338/2026 è la pronuncia più articolata. Il giudice, verificati sul CED quattro virgolettati inesistenti, procede per esclusione: scarta il malfunzionamento delle banche dati, che «indicizzano provvedimenti autentici e non generano testo»; scarta l’errore di trascrizione, trattandosi di «massime costruite ex novo»; scarta l’invenzione deliberata, per la sua «stessa implausibilità». Conclude che «l’unica ipotesi residua, e al tempo stesso la più compatibile con la fenomenologia concreta del caso, è che il difensore si sia avvalso di uno strumento di intelligenza artificiale generativa senza sottoporre gli output ottenuti alla doverosa verifica sulle fonti primarie», e qualifica la condotta come «colpa grave». La condanna, tuttavia, colpisce la società attrice.

Trib. Firenze n. 3962/2026 muove nella stessa direzione, con una notazione che qui interessa in modo particolare: «l’utilizzazione di citazioni non corrispondenti alle fonti richiamate si pone pertanto in contrasto con i doveri di lealtà e probità processuale di cui all’art. 88 c.p.c.». Anche in questo caso la condanna è a carico della parte.

Cass. pen. n. 23006/2026, recentemente massimata (Rv.: 290181-01), afferma che «la citazione di precedenti giurisprudenziali inesistenti o alterati, frutto di “allucinazione informatica”, è indice particolarmente significativo di colpa qualificata» e che «l’impiego di strumenti di intelligenza artificiale non esonera il difensore dal dovere professionale di verificare la veridicità e la pertinenza delle fonti richiamate». La conseguenza resta però l’aumento della sanzione pecuniaria ex art. 616, comma 1, c.p.p., che grava sul ricorrente: la colpa del difensore serve a commisurare la sanzione, non a spostarne il destinatario.

L’altra via: la segnalazione disciplinare

Prima del Tribunale di Busto Arsizio, che ha scelto la via della condanna alle spese diretta del difensore, tre giudici hanno voluto stigmatizzare direttamente la condotta del professionista, e tutti e tre lo hanno fatto con uno strumento diverso: la trasmissione degli atti al Consiglio dell’Ordine. Due sono corti d’appello, sicché non si tratta di una peculiarità della giurisdizione amministrativa.

Il T.A.R. Lombardia, con la sentenza n. 3348/2025, ha accertato che «nel ricorso tutte le sentenze citate a sostegno dell’affermazione dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati richiamano estremi di pronunce non pertinenti e le massime indicate in molti casi sono riferibili ad orientamenti giurisprudenziali non noti». Ha qualificato la condotta come «una violazione del dovere del difensore di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, in quanto introduce elementi potenzialmente idonei ad influenzare il contraddittorio processuale e la fase decisoria verso un percorso non corretto». Alla giustificazione offerta dal difensore, che in udienza aveva dichiarato a verbale di avere reperito la giurisprudenza «mediante strumenti di ricerca basati sull’intelligenza artificiale che hanno generato risultati errati», il Collegio ha replicato che non le si può riconoscere «una valenza esimente, in quanto la sottoscrizione degli atti processuali ha la funzione di attribuire la responsabilità degli esiti degli scritti difensivi al sottoscrittore indipendentemente dalla circostanza che questi li abbia redatti personalmente o avvalendosi dell’attività di propri collaboratori o di strumenti di intelligenza artificiale».

Nel dispositivo, però, la parte ricorrente è condannata alle spese in euro 1.500, mentre il difensore è raggiunto diversamente: «il Collegio, ai sensi dell’art. 88 cod. proc. civ., applicabile al processo amministrativo in forza del rinvio contenuto nell’art. 39 cod. proc. amm., dispone l’invio di copia della presente sentenza al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano».

La stessa via è stata seguita, pochi mesi dopo, da due corti d’appello.

La Corte d’appello di Bologna, con la sentenza n. 1352/2026, ha smontato due citazioni riportate tra virgolette negli atti di appello, rilevando per ciascuna la triplice discrepanza di sezione, di materia e di testo: la prima pronuncia «è resa dalla Sezione Lavoro e non dalla Prima sezione, in data 12 novembre e non 8 novembre», riguarda «il diverso e del tutto estraneo tema dei contratti a termini» e comunque «l’inciso […] virgolettato non è riportato nel testo»; la seconda è «resa dalle Sezioni Unite e non dalla seconda sezione», tratta di acque pubbliche, e anche in questo caso il virgolettato non compare. Il difensore, richiesto di chiarimenti in udienza, «ha riconosciuto di avere redatto l’atto con l’intelligenza artificiale». La Corte ha affermato che «certamente è ben possibile il ricorso da parte dei legali agli strumenti che le nuove tecnologie mettono a disposizione, ma altrettanto certamente è necessario che non venga trascurata la dovuta supervisione e verifica umana dell’output che viene poi versato negli atti processuali, di cui il difensore continua ovviamente ad assumersi la responsabilità». Nel dispositivo ha condannato gli appellanti alle spese e, ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e ha disposto la trasmissione della sentenza al Consiglio dell’Ordine «per quanto di competenza in ordine alla condotta processuale del difensore degli appellanti». È il primo provvedimento di merito che cumula le due misure.

La Corte d’appello di Bari, con la sentenza n. 785/2026, è arrivata alla segnalazione per una via ancora diversa, e metodologicamente più cauta. Rilevate nove pronunce citate tra virgolette il cui «reale contenuto […] non corrisponde al testo», o che «non risultano, nelle comuni banche dati», o che «riguardano argomenti del tutto estranei», la Corte si è espressamente astenuta dall’accertare l’impiego dello strumento:

«A prescindere dal sospetto che dette indicazioni possano derivare dall’utilizzo di programmi di intelligenza artificiale, circostanza questa da valutarsi nelle sedi opportune, tale condotta (rilevata in un numero tale di casi, che esclude possa trattarsi di errore di digitazione o svista) integra, in ogni caso, la violazione del dovere di lealtà e probità disciplinato dall’art. 88 c.p.c. […] nonché del dovere di verità di cui all’art. 50 del Codice deontologico forense.»

Ha quindi disposto, «ai sensi dell’art. 88 c.p.c.», l’invio della sentenza al Consiglio dell’Ordine competente, regolando le spese secondo soccombenza e senza applicare l’art. 96.

Il dato è istruttivo, e conviene isolarlo. L’art. 88 c.p.c. è la norma comune a entrambi i percorsi: da essa il T.A.R. Lombardia e la Corte d’appello di Bari fanno discendere la segnalazione deontologica, e sempre ad essa Cass. civ., sez. un., n. 5398/1988 riconduce i «gravi motivi» che l’art. 94 richiede.

Il medesimo dovere violato, dunque, conduce in una direzione o nell’altra a seconda dello strumento prescelto. Con una differenza pratica non secondaria: la segnalazione all’Ordine non impone al difensore alcun esborso immediato e rimette la valutazione della sua condotta all’organo che ne ha la competenza, con le garanzie del procedimento disciplinare.

Perché l’art. 94 c.p.c. è cosa diversa dall’art. 91 c.p.c.

Che il difensore possa essere condannato alle spese non è una novità: lo è la norma impiegata per farlo.

La via consolidata è l’art. 91 c.p.c.

Secondo Cass. civ., sez. un., n. 10706/2006, nel caso di azione o impugnazione promossa dal difensore «senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi», e dunque nelle ipotesi di procura inesistente, falsa, rilasciata da soggetto diverso o riferita ad altro processo, «l’attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità», con la conseguenza che «è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio». Diversamente accade «nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura ad litem», dove la condanna del difensore non è ammessa «in quanto l’attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l’instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata».

Il meccanismo non giudica la qualità della difesa: accerta chi sia la parte. Il difensore privo di procura paga perché è lui, tecnicamente, l’unico soggetto del processo, e paga per soccombenza.

L’art. 94 c.p.c. presuppone invece un rapporto diverso. Colpisce «gli eredi beneficiati, i tutori, i curatori e in generale coloro che rappresentano o assistono la parte in giudizio». Delle diciassette massime CED che vi si riferiscono, dal 1962 a oggi, nessuna riguarda il difensore tecnico: si tratta di eredi beneficiati, curatori dell’inabilitato, amministratori di condominio, organi e legali rappresentanti di società. L’unica che affronta espressamente il presupposto soggettivo, Cass. civ., sez. I, n. 554/1962, muove in senso restrittivo: la disposizione «presuppone che colui che è condannato alle spese giudiziali in proprio abbia effettivamente la rappresentanza del soggetto che è parte in senso sostanziale, ovvero che sia intervenuto in giudizio ritualmente per assistere il soggetto parzialmente capace», e «tale norma eccezionale presuppone necessariamente che un rappresentato vi sia». Il verbo «assistere», in altre parole, vi è riferito all’assistenza del soggetto parzialmente capace, non all’assistenza tecnica dell’avvocato. La qualificazione della norma come eccezionale non è priva di conseguenze, precludendo l’estensione analogica.

Quanto ai «gravi motivi», Cass. civ., sez. un., n. 5398/1988 li identifica «nella trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all’art. 88 cod. proc. civ., ovvero nella mancanza della normale prudenza che caratterizza la responsabilità processuale aggravata di cui all’art. 96 secondo comma cod. proc. civ.». Cass. civ., sez. III, n. 29825/2024 precisa che la condanna «postula la ricorrenza di “gravi motivi”, da enunciarsi in modo specifico dal giudice, e non discende quale conseguenza automatica della mera soccombenza». Cass. civ., sez. I, n. 25410/2025 ne colloca la soglia nell’avere proposto «con grave imprudenza» un ricorso «non idoneo a superare il vaglio di ammissibilità ex art. 360-bis c.p.c.», e la riferisce comunque al rappresentante legale della società, non al difensore.

Qui si coglie la ragione per cui l’assorbimento del vizio di procura nell’ordinanza in commento non è dettaglio secondario. Dichiarando assorbita quella questione, l’ordinanza rinuncia all’unico percorso presidiato da giurisprudenza consolidata, e resta in una alternativa priva di uscita: se la procura fosse da ritenersi inesistente, il difensore non rappresenta né assiste alcuna parte, e viene meno il presupposto soggettivo dell’art. 94 secondo Cass. n. 554/1962; se fosse soltanto invalida, la condanna del difensore è esclusa dalle Sezioni Unite del 2006.

Tre profili problematici

Il primo profilo è probatorio. Nei precedenti più solidi l’uso dello strumento è stato ammesso dal difensore - a Milano con dichiarazione a verbale, a Bologna in udienza davanti al consigliere istruttore - o ricostruito per esclusione motivata, come a Siracusa. L’inferenza tratta dal solo aspetto dell’atto è più fragile, e merita di essere maneggiata con cautela, tanto più quando fonda un addebito di colpa grave. Vale la pena osservare che il difetto censurato - richiami astratti, seriali, non calati sulla fattispecie - è vizio che negli atti processuali è conosciuto da epoche ben anteriori all’avvento dell’intelligenza artificiale, che semmai rende tale modus operandi non più necessario.

La Corte d’appello di Bari indica, su questo, una via che evita il problema alla radice: il giudice non ha bisogno di stabilire con quale strumento l’atto sia stato confezionato, perché la violazione dell’art. 88 c.p.c. e del dovere di verità sussiste «in ogni caso», per il fatto oggettivo che le citazioni non corrispondono alle fonti. L’accertamento sull’origine tecnologica del difetto, che è incerto per definizione, viene lasciato «alle sedi opportune». È un’impostazione che rende la decisione meno esposta a contestazione, e che l’ordinanza qui commentata non ha seguito.

Il secondo profilo riguarda la tenuta del sistema. La ripartizione oggi accolta dalla giurisprudenza è coerente: la parte soccombente sopporta le spese, ed eventualmente la responsabilità aggravata; il difensore risponde verso il cliente sul piano della responsabilità professionale e, sul piano deontologico, davanti al consiglio distrettuale di disciplina. Il T.A.R. Lombardia ne offre l’applicazione più nitida. Resta però il rilievo, non trascurabile, che in questo schema le conseguenze immediate di una difesa gravemente negligente ricadono anzitutto sul cliente, che dovrà poi attivarsi in un separato giudizio per rivalersi: è un esito che si spiega sul piano dogmatico, meno agevolmente su quello dell’effettività della tutela.

Il terzo profilo è processuale. Il difensore condannato assume, rispetto a quel capo, la qualità di parte e può impugnarlo. Se l’impugnazione non viene proposta, il provvedimento resta come precedente proprio in ragione del mancato vaglio, e non perché il principio sia stato verificato, il che costituirebbe un vulnus per l’intera avvocatura qualora tale impostazione, proprio per questo motivo, si diffondesse.

Resta infine la questione di fondo, che nessuna delle pronunce esaminate elude: la sottoscrizione dell’atto attribuisce al difensore la responsabilità del suo contenuto, quale che sia lo strumento con cui è stato prodotto. Su questo il T.A.R. Lombardia e la Corte di cassazione dicono la stessa cosa. Il disaccordo non è sul dovere di buona fede processuale e di verifica del contenuto degli atti, ma su quale sia la sede in cui la sua violazione va fatta valere.

Il T.A.R. Lombardia lo enuncia in termini che meritano di essere ripresi, perché collocano l’intelligenza artificiale esattamente dove le compete: la sottoscrizione «ha la funzione di attribuire la responsabilità degli esiti degli scritti difensivi al sottoscrittore indipendentemente dalla circostanza che questi li abbia redatti personalmente o avvalendosi dell’attività di propri collaboratori o di strumenti di intelligenza artificiale». Il sistema generativo è dunque posto sullo stesso piano del collaboratore di studio, ed è un accostamento che chiarisce più di molte definizioni. Nessuno ha mai dubitato che l’avvocato risponda dell’atto materialmente predisposto dal praticante o dal collaboratore, né che quella delega attenui in qualche misura la responsabilità di chi firma: la ricerca affidata ad altri va riletta, la citazione va riscontrata, l’argomento va fatto proprio prima di spenderlo. La medesima regola vale per il modello linguistico, con un’avvertenza che la rende semmai più stringente: il collaboratore che ignora un dato normalmente lo dichiara, mentre il modello restituisce con identico grado di sicurezza il dato esatto e quello inventato, e proprio la plausibilità formale dell’output ne rende insidiosa la verifica.

Di qui l’indefettibilità del presidio umano, che non è cautela di buon senso ma principio già acquisito alle fonti deontologiche della professione. Lo stesso T.A.R. Lombardia lo richiama come «principio della centralità della decisione umana», rinviando alla «carta dei principi per un uso consapevole dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito forense» adottata dall’Ordine degli Avvocati di Milano nel 2024 - la cosiddetta Carta Horos - e da esso fa discendere in capo al difensore «un onere di verifica e controllo dell’esito delle ricerche effettuate con i sistemi di intelligenza artificiale, possibile fonte di risultati errati comunemente qualificati come “allucinazioni da intelligenza artificiale”». È significativo che la fonte richiamata dal giudice per fondare il dovere non sia una norma processuale, ma un documento di autoregolamentazione forense: segno che il presidio, prima ancora di essere imposto, è stato riconosciuto dalla professione come proprio. Nella stessa direzione si è mosso poi il legislatore, con l’art. 13 della legge 23 settembre 2025, n. 132, a mente del quale «l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera».

Considerazioni conclusive

L’ordinanza del Tribunale di Busto Arsizio muove da una preoccupazione che sarebbe ingeneroso non riconoscere. Di fronte a un atto ritenuto inservibile e a una parte che di quell’atto non è l’autore, addossare le spese al solo soccombente può apparire un esito iniquo, e la scelta di spostarle su chi ha materialmente confezionato il ricorso come conseguenza naturale. Nondimeno, per le ragioni esposte, la soluzione adottata non pare condivisibile.

Non lo è, anzitutto, sul piano del diritto positivo. L’art. 94 c.p.c. individua i propri destinatari in coloro che rappresentano o assistono la parte, e l’unica pronuncia di legittimità che ne abbia scrutinato il presupposto soggettivo ne circoscrive l’ambito a chi abbia «effettivamente la rappresentanza del soggetto che è parte in senso sostanziale» o assista il soggetto parzialmente capace, qualificando la disposizione come eccezionale. Delle diciassette massime che vi si riferiscono nessuna concerne il difensore tecnico. L’estensione a quest’ultimo, in difetto di un dato testuale che la sorregga e a fronte di una qualificazione che preclude l’analogia, richiederebbe un percorso argomentativo che il provvedimento non svolge.

Non lo è, in secondo luogo, sul piano sistematico. L’ordinamento conosce già uno strumento per porre le spese a carico del difensore, ed è l’art. 91 c.p.c. nella lettura consolidata delle Sezioni Unite: strumento che opera però su un presupposto oggettivo e verificabile, l’assenza di una valida investitura, e non su una valutazione della qualità della difesa. Il provvedimento in commento aveva quel presupposto a portata di mano, avendo rilevato che la procura non risultava sottoscritta dal difensore, e vi ha rinunciato dichiarandolo assorbito.

Non si intende con ciò affermare che il modo in cui l’atto è confezionato resti estraneo al regime delle spese. Un aggancio normativo esiste, e va riconosciuto: l’art. 46 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto dalla riforma del 2022, dopo avere rimesso a un decreto ministeriale la definizione degli schemi informatici e dei «limiti degli atti processuali», stabilisce che «il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell’atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo». Il legislatore ha dunque ammesso che la confezione dell’atto possa riflettersi sulla regolazione delle spese.

Quell’aggancio, però, opera su un piano diverso sotto due profili, ed è la distinzione che qui rileva. Riguarda la forma e la misura dell’atto - la sinteticità, il rispetto degli schemi e dei limiti dimensionali - e non la fondatezza o la pertinenza degli argomenti che vi sono svolti. E soprattutto incide sulla regolazione delle spese fra le parti del giudizio, non sull’individuazione di un obbligato diverso da esse. È questo secondo passaggio, non il primo, che l’ordinanza compie: e per compierlo occorre una norma che designi il difensore come possibile destinatario della condanna, che l’art. 46 disp. att. non è e che l’art. 94 c.p.c., per quanto detto, non pare potere essere.

Non lo è, infine, sul piano dell’effettività. La conclusione che l’atto sia stato redatto con l’ausilio dell’intelligenza artificiale è affidata a un’inferenza tratta dall’aspetto dell’atto, senza ammissione del difensore né ricostruzione per esclusione; e la Corte d’appello di Bari ha mostrato come si possa pervenire alla censura, con esito più solido, senza dover accertare quale strumento sia stato impiegato. Vi si aggiunge che il difensore raggiunto dalla condanna non è parte del giudizio se non in forza della condanna stessa, e che la sua eventuale acquiescenza consegnerebbe al precedente una stabilità non dovuta al vaglio critico ma alla sua mancanza.

Quanto all’esigenza che ha ispirato la decisione, essa trova risposta negli strumenti che gli altri giudici hanno già impiegato e che l’ordinanza non menziona: la responsabilità aggravata a carico della parte, la trasmissione degli atti al Consiglio dell’Ordine, l’azione di responsabilità professionale del cliente nei confronti del proprio difensore. Non sono rimedi meno incisivi: sono rimedi collocati nella sede propria. La valutazione della condotta del professionista appartiene all’organo disciplinare, che vi provvede con un’istruttoria e nel contraddittorio con l’incolpato; la regolazione delle spese resta ancorata alla soccombenza e ai suoi presupposti.

Nulla di quanto precede intende attenuare la gravità del fenomeno. Un atto costruito su citazioni che non esistono lede il contraddittorio, sottrae tempo al giudice e alle controparti, e incrina la fiducia sulla quale riposa il patrocinio; le pronunce qui esaminate lo dicono con nettezza, e la Corte di cassazione vi ha ravvisato una condotta positivamente colpevole. Proprio per questo, tuttavia, la reazione dell’ordinamento deve essere certa nei presupposti e sicura negli strumenti: è la prevedibilità a renderla efficace, e a consentire a chi esercita la professione di sapere in anticipo che cosa gli è richiesto e a quali conseguenze si espone.

Estendere in via analogica una norma eccezionale a una categoria di soggetti che essa non contempla produce l’effetto opposto. Affida a una valutazione caso per caso ciò che dovrebbe essere governato da regole certe, e lo fa nel momento in cui il ricorso agli strumenti generativi si sta diffondendo con rapidità nell’esercizio della professione. Se il legislatore riterrà che il difensore debba rispondere in proprio delle spese quando l’atto sia frutto di negligenza qualificata, potrà dirlo: è una scelta di politica legislativa che presuppone la definizione dei presupposti, del procedimento e delle garanzie. Finché quella scelta non è compiuta, il rigore verso l’uso incontrollato dell’intelligenza artificiale va esercitato con gli strumenti che l’ordinamento già offre, e che le decisioni sin qui rese mostrano essere tutt’altro che inadeguati.

Allegati

Riferimenti normativi

  • art. 88 c.p.c.
  • art. 91 c.p.c.
  • art. 94 c.p.c.
  • art. 96 c.p.c.
  • art. 125 c.p.c.
  • art. 156, comma 2, c.p.c.
  • art. 616, comma 1, c.p.p.
  • art. 46 disp. att. c.p.c.
  • art. 13 della legge 23 settembre 2025, n. 132

Fonti

  1. Trib. Busto Arsizio, sez. II civ., ordinanza 12 agosto 2026, R.G. 796/2026
  2. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. V, 21 ottobre 2025, n. 3348 - testo integrale
  3. Cass. civ., sez. un., 10 maggio 2006, n. 10706 - massima CED Rv. 589872-01
  4. Cass. civ., sez. I, 20 marzo 1962, n. 554 - massima CED Rv. 250865-01
  5. Cass. civ., sez. un., 6 ottobre 1988, n. 5398 - massima CED Rv. 460029-01
  6. Cass. civ., sez. III, 19 novembre 2024, n. 29825 - massima CED Rv. 672903-01
  7. Cass. civ., sez. I, 16 settembre 2025, n. 25410 - massima CED Rv. 676091-01
  8. Cass. civ., sez. VI-3, 28 maggio 2019, n. 14474 - massima CED Rv. 653941-01
  9. Cass. pen., sez. III, 11 giugno 2026, n. 23006 - massima CED Rv. 290181-01
  10. Trib. Siracusa, sez. II civ., 20 febbraio 2026, n. 338 - testo integrale
  11. C. App. Bologna, sez. I civ., 11 maggio 2026, n. 1352 - testo integrale
  12. C. App. Bari, sez. II civ., 4 giugno 2026, n. 785 - testo integrale
  13. Trib. Firenze, sez. III civ., 7 luglio 2026, n. 3962 - testo integrale
  14. Trib. Latina, sez. lav., 23 settembre 2025, n. 1034 - testo integrale
  15. Legge 23 settembre 2025, n. 132, art. 13 (Disposizioni in materia di professioni intellettuali)

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Come citare questo scritto

G. Rocchi, Allucinazioni dell'intelligenza artificiale negli atti: le spese le paga la parte o il difensore?, in rocchi.bs.it, 14 agosto 2026, https://rocchi.bs.it/novita/2026-08-14-allucinazioni-ia-spese-di-lite-parte-o-difensore/

Segnalazione predisposta con l’ausilio di strumenti automatici sulle fonti indicate e verificata dall’autore prima della pubblicazione. Ha finalità informativa e non costituisce parere professionale.