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Giovanni RocchiAvvocato in Brescia

Contributi

Il perfezionamento del deposito telematico degli atti civili

Il momento perfezionativo del deposito telematico e i rimedi al deposito non riuscito, nella giurisprudenza di legittimità del biennio 2025-2026.

· rivisto da avv. Giovanni Rocchi il 27 luglio 2026

Abstract

Una recente ordinanza della Corte di cassazione (sez. I, 15 luglio 2026, n. 23286) cassa la declaratoria di tardività di un reclamo fondata sull'erronea individuazione del momento perfezionativo del deposito telematico: il giudice del merito aveva computato la data di accettazione della cancelleria anziché quella di generazione della ricevuta di avvenuta consegna. L'occasione consente di ricostruire il diritto vivente formatosi nel biennio 2025-2026 su due piani distinti, che la giurisprudenza di merito tende a sovrapporre: quello del deposito andato a buon fine, dove rileva unicamente la ricevuta di avvenuta consegna, e quello del deposito interrotto, dove operano la provvisorietà dell'effetto anticipato e i rimedi dell'art. 153, secondo comma, c.p.c. Su quest'ultimo versante l'ordinanza n. 5302 del 9 marzo 2026 ha precisato il riparto dell'onere probatorio in caso di rifiuto per «errore fatale» generico. Si dà conto anche della ricostruzione alternativa, mai accolta dalla giurisprudenza ma sostenuta dall'avvocatura, secondo cui il deposito si perfeziona con la sola conferma di trasmissione; e si argomenta che il passaggio dall'art. 16-bis d.l. 179/2012 all'art. 196-sexies disp. att. c.p.c. non ha spostato il momento perfezionativo, rispondendo la nuova formula a un'esigenza di neutralità rispetto al mezzo di trasmissione - come risulta dal criterio di delega e dalla relazione illustrativa, che esclude espressamente ogni vuoto normativo per il deposito eseguito a mezzo PEC.

1. Il caso

Una madre propone reclamo avverso il provvedimento che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso di volontaria giurisdizione. Il termine di dieci giorni dell’art. 739 c.p.c. scade il 30 marzo 2025, giorno festivo, e si proroga di diritto al 31. La ricevuta di avvenuta consegna del deposito telematico è generata il 31 marzo alle ore 13:36; la cancelleria accetta l’atto il 1° aprile.

Il Tribunale dichiara il reclamo inammissibile per tardività, computando il deposito al 1° aprile.

La Corte di cassazione, con l’ordinanza 15 luglio 2026, n. 23286, cassa: «la declaratoria di tardività del reclamo risulta fondata sull’erronea individuazione del momento perfezionativo del deposito telematico», poiché il successivo caricamento nel fascicolo telematico da parte della cancelleria «integra un’attività meramente interna all’ufficio giudiziario, successiva, per coloro che effettuano il deposito, al perfezionamento dello stesso».

L’errore è elementare, e proprio per questo istruttivo: non nasce da un’incertezza interpretativa, ma dalla sovrapposizione di due piani che la giurisprudenza di legittimità tiene distinti da anni e che il merito continua a confondere.

2. Il primo piano: quando l’atto è depositato

La regola è nota e non è mai stata seriamente in discussione. Il deposito telematico si perfeziona nel momento in cui il gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia genera la ricevuta di avvenuta consegna - la cosiddetta seconda PEC - sicché il deposito è tempestivo se quella ricevuta è generata entro le ore 24.00 dell’ultimo giorno utile (Cass. civ., sez. lav., 31 marzo 2023, n. 9087, Rv. 667820-01).

Ciò che accade dopo, nella sfera dell’ufficio, non modifica, in particolare posticipandolo, quel momento. È il punto che l’ordinanza n. 23286/2026 ribadisce con nettezza: l’accettazione della cancelleria è attività interna e il depositante non può esserne pregiudicato.

La ragione è evidente appena si consideri il rischio alternativo. Se la tempestività dipendesse dall’accettazione, il rispetto del termine perentorio sarebbe rimesso ai tempi di lavorazione dell’ufficio ricevente - che il difensore non governa, non conosce e non può accelerare. Il deposito diverrebbe un atto a esito incerto, e il termine perentorio un termine mobile.

3. Il secondo piano: la provvisorietà dell’effetto

La linearità del primo piano si complica quando l’iter non giunge a compimento.

Le Sezioni Unite hanno chiarito che il deposito telematico è fattispecie a formazione progressiva: «il definitivo consolidarsi dell’effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) è subordinato all’esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l’esito dell’intervento di accettazione da parte della cancelleria» (Cass. civ., sez. un., 11 ottobre 2023, n. 28403, Rv. 668997-02).

L’effetto prodotto dalla ricevuta è dunque anticipato ma provvisorio. Se i controlli danno esito negativo, il deposito - pur perfetto sotto il profilo temporale - resta privo di efficacia e inidoneo a produrre gli effetti che gli sono propri (Cass. civ., sez. III, 7 luglio 2023, n. 19307, Rv. 668130-01).

I due piani non si contraddicono, ma vanno tenuti separati, ed è esattamente ciò che fa l’ordinanza n. 23286/2026 quando osserva che nel caso deciso «non si pone neppure alcuna questione relativa a un eventuale malfunzionamento della quarta PEC, né emerge la necessità di un’istanza di rimessione in termini». Dove l’iter si è concluso regolarmente, la provvisorietà si è risolta e conta soltanto la data della ricevuta; la disciplina dei rimedi non entra in gioco.

4. La ricostruzione alternativa dell’avvocatura

La costruzione a formazione progressiva non ha mai convinto l’avvocatura, e le ragioni del dissenso meritano di essere esposte, perché non si riducono a una preferenza di comodo.

La prima è di ordine testuale. L’art. 16-bis, comma 7, del d.l. n. 179/2012 stabiliva che «il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia», e che «il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza». L’art. 196-sexies disp. att. c.p.c., che gli è succeduto, ripete la medesima struttura: il deposito «si ha per avvenuto nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione […] ed è tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza».

Nessuna delle due formulazioni conosce la categoria dell’effetto provvisorio, né subordina alcunché all’esito dei controlli o all’accettazione della cancelleria. La legge dice «si ha per avvenuto», non «si ha per provvisoriamente avvenuto»; e la circostanza che il legislatore del 2022, riscrivendo la disposizione, non abbia recepito una costruzione ormai da anni presente in giurisprudenza è argomento che non si lascia liquidare con facilità.

La seconda ragione è sistematica, e riguarda l’imputazione del rischio. Ciò che accade dopo la trasmissione - i controlli automatici, l’accettazione - si svolge interamente nella sfera dell’ufficio, sulla quale il depositante non ha alcun potere di ingerenza. Far dipendere da quella fase il consolidamento dell’effetto significa addossare alla parte il rischio del funzionamento di un sistema che non le appartiene: è la stessa obiezione che la giurisprudenza accoglie senza esitazione quando si tratta dei tempi di lavorazione della cancelleria (§ 2), e che diventa improvvisamente recessiva quando si tratta del suo esito.

La conseguenza pratica: rimessione in termini o completamento?

La divergenza fra le due ricostruzioni non è teorica. Se il deposito si perfeziona con la conferma di trasmissione, il nuovo invio effettuato dopo la scadenza del termine non è un atto nuovo che abbisogna di essere autorizzato: è modalità esecutiva del completamento di un deposito già perfezionato, con cui la parte supera il limite tecnico incontrato. Non occorre allora alcun provvedimento di rimessione in termini, né la relativa istanza, perché non vi è alcuna decadenza da rimuovere.

Se invece l’effetto è provvisorio e si consolida solo con l’accettazione, il secondo invio è un deposito tardivo, che può essere recuperato unicamente attraverso l’istituto dell’art. 153, secondo comma, c.p.c. - con quanto ne consegue in punto di allegazione, prova e valutazione discrezionale del giudice.

Va notato che la giurisprudenza più recente si avvicina, nell’esito pratico, alla prima soluzione pur non abbandonando la seconda sul piano dogmatico. Quando l’ordinanza n. 5302/2026 afferma che il secondo invio, tempestivo e accettato, «rende non necessaria la presentazione di una formale istanza di rimessione in termini», e che il nuovo deposito va «considerato in continuazione con la precedente attività», descrive un fenomeno che somiglia molto al completamento di una fattispecie unitaria, più che alla rimozione di una decadenza già prodottasi. La categoria della rimessione in termini resta, ma opera per implicito, senza istanza e senza provvedimento: il che è, a ben vedere, un modo di riconoscerne la superfluità.

La formula nuova dell’art. 196-sexies disp. att. c.p.c. non sposta il momento

Occorre qui prevenire un equivoco, tanto più insidioso perché si presenta con l’aria dell’argomento testuale.

Il passaggio dalla «ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia» alla «conferma del completamento della trasmissione» non muta il momento perfezionativo. Finché il deposito viaggia attraverso la posta elettronica certificata, il completamento della trasmissione è la generazione della ricevuta di avvenuta consegna: sono due modi di designare lo stesso evento tecnico, e le due disposizioni si leggono in modo identico.

Non è una lettura di parte: è quanto risulta dai lavori preparatori, e conviene riportarne i passaggi.

La relazione illustrativa al d.lgs. n. 149/2022 dichiara che la modifica della regola generale sul perfezionamento del deposito, «attualmente riferita al solo deposito a mezzo posta elettronica certificata», è intervenuta

in modo da renderla applicabile anche a tecnologie diverse rispetto alla posta elettronica certificata […]. Tale soluzione presenta il vantaggio di consentire al Ministero della giustizia di individuare la tecnologia utilizzabile nel momento in cui sia disponibile, e di aggiornare conseguentemente le norme tecniche con decreto ministeriale.

La riformulazione dà del resto attuazione a un criterio di delega che parla da sé. L’art. 1, comma 17, lettera c), della legge 26 novembre 2021, n. 206, imponeva di

prevedere che, nel caso di utilizzo di soluzioni tecnologiche diverse dalla posta elettronica certificata, in tutti i procedimenti civili, il deposito si abbia per avvenuto nel momento in cui è generato il messaggio di conferma del completamento della trasmissione.

L’oggetto della delega era dunque il caso delle tecnologie diverse dalla PEC: la nuova formula nasce per coprire quel caso, non per ridefinire il momento perfezionativo del deposito eseguito con la PEC.

Ma il passaggio decisivo è quello in cui la relazione si preoccupa di escludere che dalla modifica derivi un vuoto: l’eliminazione del riferimento alla posta elettronica certificata, si legge,

non determina alcun vuoto normativo, atteso che la regola tecnica in ordine al momento perfezionativo del deposito a mezzo posta elettronica certificata continua ad essere contenuta nell’[art. 13] del D.M. n. 44 del 2011

disposizione secondo cui i documenti «si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata».

Il cerchio si chiude. Il rinvio che l’art. 196-sexies opera alla «normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici» è rinvio a quella regola tecnica; e quella regola àncora il perfezionamento alla ricevuta di avvenuta consegna, esattamente come prima. Per il deposito eseguito a mezzo PEC - cioè per la totalità dei depositi civili, non essendo mai stato attivato il portale - nulla è cambiato.

Resta da dire perché la lettura opposta vada respinta, ove qualcuno intenda sostenere che il «completamento della trasmissione» coincida con l’approdo dell’atto nel fascicolo informatico. Oltre a quanto precede, essa urta contro il testo - che parla di trasmissione, segmento che va dal mittente al sistema ricevente, e non di acquisizione al fascicolo - e produrrebbe per via interpretativa il risultato che la disposizione esclude: subordinare la tempestività a un’attività dell’ufficio, con le conseguenze già dette al § 2. Ciò che si è respinto quanto ai tempi della cancelleria rientrerebbe dalla finestra sotto forma di esito.

Sul piano pratico il rilievo ha conseguenze concrete. La questione non è stata finora posta: l’ordinanza n. 23286/2026 decide su un deposito del 31 marzo 2025 - fattispecie soggetta all’art. 196-sexies - ma motiva sull’art. 16-bis, perché quello era il parametro dedotto dal ricorrente. Quando qualcuno la porrà, converrà che a porla sia chi ha interesse a sostenere la continuità, e non chi ha interesse a introdurre nella nozione di «completamento» un’aggiunta che il testo non contiene.

5. Il caso patologico: il deposito rifiutato

È sul versante patologico che la giurisprudenza del biennio 2025-2026 ha aggiunto il contributo più significativo.

Quando l’iter si interrompe, la parte dispone di due rimedi alternativi: procedere a un nuovo deposito, da considerarsi in continuazione con la precedente attività, oppure formulare istanza di rimessione in termini ex art. 153, secondo comma, c.p.c. (Cass. civ., sez. I, 3 gennaio 2025, n. 69, Rv. 673599-01). Il secondo invio tempestivo, se accettato, rende non necessaria l’istanza formale.

Il punto più delicato riguarda l’onere della prova, e su di esso è intervenuta l’ordinanza 9 marzo 2026, n. 5302 (Rv. 677874-01). Il caso: iscrizione a ruolo dell’appello tentata l’ultimo giorno utile alle 23.46, terza PEC un minuto dopo con la dicitura «errore imprevisto, sono necessarie verifiche tecniche da parte dell’ufficio ricevente», rifiuto comunicato due giorni più tardi («il sistema non legge l’atto di appello»), nuovo deposito al terzo giorno, accettato.

La Corte d’appello aveva ragionato per inferenza: poiché il file non era leggibile, doveva presentarsi «in origine una criticità informatica», imputabile dunque a chi l’aveva generato. La Cassazione rovescia il ragionamento:

il sintagma «errore fatale» è espressione generica e omnicomprensiva che di per sé non evoca necessariamente un errore del depositante, ma esprime soltanto l’impossibilità del sistema di caricare l’atto nel fascicolo telematico.

Da qui la conseguenza:

ove il rifiuto del deposito dipenda dall’esito negativo dei controlli automatici per «errore fatale», senza ulteriori specificazioni o con indicazioni mute e generiche quale quella di «codice esito: -1», non vi è spazio per una indagine ulteriore circa l’imputabilità dell’errore bloccante a fatto del depositante il quale non ha dunque l’obbligo di dimostrare, per ottenere di essere rimesso in termini, anche la natura od origine di tale errore e la non imputabilità dello stesso a sua negligenza.

Il riparto che ne deriva è netto: la parte allega le ragioni del rifiuto indicate dalla cancelleria e le contesta; spetta alla controparte provare contestazioni diverse da quelle poste a base del rifiuto (Cass. civ., sez. I, 13 giugno 2025, n. 15801, Rv. 674895-01).

La ragione della soluzione non sta, a ben vedere, in un criterio di prossimità alla prova: né il depositante né la controparte hanno accesso ai registri del sistema ricevente, e chi eccepisce la tardività è anzi più lontano di chiunque da quella fonte. Sta piuttosto nella natura del dato da cui si vorrebbe inferire la colpa. L’«errore fatale» non è un indizio: è una formula che segnala l’arresto del sistema senza dirne la causa. Da un messaggio che nulla afferma non si può ricavare l’attribuzione di un fatto a chi lo riceve, e pretendere che sia costui a smentirlo significa chiedergli la prova di un fatto negativo indeterminato.

La stessa ordinanza offre inoltre una distinzione di immediata utilità pratica: «le anomalie warn ed error consentono, comunque, ai cancellieri di forzare il sistema e di accettare l’atto, quella fatal è, invece, insuperabile e non consente al cancelliere alcuna operazione».

6. Il discrimine: l’immediatezza della reazione

Se un filo unisce le pronunce esaminate, non è l’esito negativo in sé, ma la prontezza con cui la parte vi reagisce.

I presupposti della rimessione in termini restano quelli consueti: «l’esistenza di un fatto ostativo esterno alla volontà della parte, non governabile da quest’ultima, e l’immediatezza della reazione, diretta a superarlo prontamente».

Si tratta di due requisiti cumulativi, ed è bene non confonderli. Il primo attiene all’evento: il mancato perfezionamento non deve essere addebitabile al depositante - ed è qui che opera la regola sull’errore generico, che quell’addebito esclude in radice. Il secondo attiene alla condotta successiva: accertato che l’ostacolo non gli è imputabile, la parte conserva la tempestività soltanto se vi ha reagito prontamente.

La conservazione dell’effetto non discende dunque dalla sola non imputabilità: la regola che governa la materia è che il deposito si ha per tempestivo quando il depositante non sia responsabile del mancato perfezionamento nel termine e, in aggiunta, si sia diligentemente attivato. Chi, ricevuto il messaggio di errore e resta inerte, perde, pur non essendo responsabile del guasto (Cass. n. 19307/2023); chi ripete l’invio entro pochi giorni conserva la tempestività del primo deposito (Cass. n. 5302/2026, ove il nuovo invio era intervenuto tre giorni dopo).

Da quando si misura la prontezza

Il requisito della prontezza solleva però una questione che l’esperienza pratica pone con frequenza e che merita di essere isolata: da quale momento si misura.

Nell’uso corrente dei sistemi, l’esito negativo del controllo automatico non viene quasi mai comunicato per quello che è. Il messaggio che perviene al depositante si limita di regola a segnalare che «sono necessarie verifiche tecniche da parte dell’ufficio ricevente» - formula che non annuncia un rifiuto, ma un supplemento di istruttoria, e che il difensore diligente non ha ragione di leggere come un allarme. Che il deposito sia in «errore fatale», e che come tale non possa essere lavorato dalla cancelleria, si scopre soltanto più tardi: con la quarta PEC, se arriva, oppure - non di rado - rivolgendosi all’ufficio per chiedere notizie.

Il caso deciso dall’ordinanza n. 5302/2026 è esattamente di questa specie. La terza PEC, generata un minuto dopo la ricevuta di consegna, recava la dicitura «Errore imprevisto, sono necessarie verifiche tecniche da parte dell’ufficio ricevente»; il rifiuto vero e proprio («il sistema non legge l’atto di appello») è pervenuto due giorni dopo; il nuovo deposito è seguito il giorno successivo, all’esito dell’interlocuzione fra il difensore e l’ufficio del ruolo generale. La Corte ha ritenuto tempestiva quella reazione, e ha espressamente escluso che al depositante potesse rimproverarsi di non aver ripetuto il deposito nei tredici minuti che ancora residuavano dopo la terza PEC.

Se ne ricava un criterio che vale la pena esplicitare, perché la giurisprudenza lo presuppone senza enunciarlo: l’onere di reagire prontamente sorge dal momento in cui la parte ha conoscenza effettiva dell’esito negativo, non da quello in cui è stato generato un messaggio che quell’esito non rivela. Diversamente si finirebbe per esigere una diligenza rispetto a un fatto non conoscibile - e la non imputabilità, riconosciuta sul piano dell’evento, verrebbe negata su quello della condotta.

Sul piano pratico, la conseguenza è duplice: conviene conservare traccia dell’intera sequenza dei messaggi, e conviene documentare l’interlocuzione con l’ufficio, perché è da quel contatto che spesso decorre, in concreto, il termine entro cui la reazione dev’essere apprezzata.

7. Un rilievo probatorio

A completamento, va segnalata una precisazione che ha ricadute immediate sulla predisposizione degli atti: quando la tempestività del deposito è contestata, non è sufficiente allegare la PEC di esito controlli, ma occorre produrre la ricevuta di consegna - e nel formato .msg o .eml - perché soltanto il suo esame consente di verificare che cosa e quando è stato depositato (Cass. civ., sez. III, 17 giugno 2025, n. 16211, Rv. 674996-01).

È un accorgimento minimo, che presuppone però una conservazione ordinata delle ricevute nel formato nativo: la stampa in PDF, o l’inoltro del messaggio, non assolvono l’onere.

8. La continuità con il consolidamento anteriore

I principi appena ricostruiti non nascono con la riforma. Sono il punto d’arrivo di un assestamento maturato negli anni precedenti, quando la giurisprudenza dovette porre fine a una stagione - che chi ha praticato il processo telematico delle origini ricorda bene - in cui il vizio della forma informatica veniva sanzionato con la declaratoria di inammissibilità dell’atto.

Il superamento è avvenuto per la via maestra della strumentalità delle forme. Così, la costituzione dell’appellante effettuata con il deposito di copia cartacea dell’atto notificato a mezzo PEC, anziché con il deposito telematico dell’originale, «non determina l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 348, comma 1, c.p.c., ma integra una nullità per vizio di forma, come tale sanabile con il raggiungimento dello scopo dell’atto» (Cass. civ., sez. VI-1, 15 novembre 2022, n. 33601, Rv. 666157-01). Sulla stessa linea, l’iscrizione a ruolo in un registro telematico diverso da quello proprio non produce nullità (Cass. civ., sez. I, 12 maggio 2022, n. 15243, Rv. 664770-01).

Il precedente che più direttamente prelude all’indirizzo odierno è però Cass. civ., sez. VI-L, 5 gennaio 2023, n. 238 (Rv. 666323-01) - non a caso richiamata fra le conformi dall’ordinanza n. 5302/2026 - che riunisce in un’unica massima i tre elementi poi sviluppati dalla giurisprudenza successiva: la natura dell’errore fatale, che «non imputandosi necessariamente a colpa del mittente, esprime soltanto l’impossibilità del sistema di caricare l’atto nel fascicolo telematico»; l’ammissibilità della rinnovazione con rimessione in termini; e l’assenza di effetti invalidanti «quando vi sia il pieno raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c.».

La continuità è dunque duplice. Sul piano del contenuto, la qualificazione dell’errore generico come non addebitabile al depositante era già affermata nel 2023, e le pronunce del 2025-2026 ne hanno tratto la conseguenza processuale in punto di onere della prova. Sul piano del metodo, resta ferma l’idea che la forma informatica sia strumento e non fine, e che il suo difetto non possa risolversi nella perdita del diritto quando lo scopo dell’atto sia stato raggiunto.

9. La continuità normativa

Merita infine un rilievo il quadro delle fonti, che presenta un’anomalia già segnalata al § 4 e che qui conviene precisare.

Le pronunce esaminate motivano richiamando l’art. 16-bis, comma 7, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179. Ma quella disposizione è stata sostituita dagli artt. 196-quater e 196-sexies disp. att. c.p.c., in vigore dal 1° gennaio 2023 e applicabili da quella data anche ai procedimenti pendenti davanti al tribunale, alla corte d’appello e alla Corte di cassazione (art. 35, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197; per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio personalmente il termine è il 28 febbraio 2023; davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni e agli altri uffici indicati dal comma 3, il 30 giugno 2023).

Non si è dunque in presenza di una convivenza fisiologica fra due discipline destinata a protrarsi: per i depositi eseguiti dal 2023 in avanti la norma applicabile è la nuova, e il perdurante richiamo alla precedente si spiega - dove non dipenda, come nel caso deciso dall’ordinanza n. 23286/2026, dal parametro invocato dalla parte ricorrente - con un’inerzia argomentativa che nessuno finora ha avuto interesse a interrompere.

Sul piano dei principi la trasfusione è avvenuta senza fratture: il perfezionamento ancorato alla conferma di trasmissione, il rimedio dell’art. 153 c.p.c., la strumentalità delle forme sono stati recepiti nel nuovo assetto, e la giurisprudenza li applica indifferentemente, richiamando in catena precedenti risalenti al 2018-2019 (fra i quali Cass. civ., sez. I, 27 giugno 2019, n. 17328, Rv. 654644-01), secondo quanto osservato al § 8. Quanto alla lettera, la variazione - dalla «ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia» alla «conferma del completamento della trasmissione» - non incide sul momento perfezionativo, per le ragioni esposte al § 4: finché il veicolo è la posta elettronica certificata, le due espressioni designano il medesimo evento, e la formula nuova risponde a un’esigenza di neutralità rispetto al mezzo. È però la formula sulla quale si eserciterà, prima o poi, il tentativo di collocare il perfezionamento più avanti nel procedimento.

L’art. 196-quater ha semmai aggiunto, con il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, la disciplina del deposito cartaceo autorizzato quando il direttore generale per i servizi informativi automatizzati certifichi il mancato funzionamento dei sistemi. Norma che riguarda però l’impossibilità originaria di depositare, e non il deposito tentato e non riuscito: quest’ultimo resta governato dall’art. 153, secondo comma, c.p.c. e dai principi qui ricostruiti.

10. Che cosa se ne ricava

Il diritto vivente, all’estate del 2026, può riassumersi in quattro proposizioni.

  1. Il deposito si perfeziona con la ricevuta di avvenuta consegna generata entro le ore 24.00 dell’ultimo giorno; ciò che accade dopo, nella sfera dell’ufficio, non incide sulla tempestività.
  2. L’effetto è tuttavia provvisorio: si consolida con l’esito positivo dei controlli e con l’accettazione.
  3. Se l’iter si interrompe, i rimedi sono due e alternativi - nuovo deposito immediato o istanza di rimessione in termini - e il primo rende superfluo il secondo.
  4. Di fronte a un rifiuto motivato da un errore generico, non grava sul depositante l’onere di dimostrare l’origine del guasto né la propria diligenza.

Con l’avvertenza che la seconda di esse - la provvisorietà dell’effetto - è la sola a non trovare appiglio nella lettera della legge, né in quella vigente né in quella previgente: entrambe dicono che il deposito «si ha per avvenuto», e nessuna delle due lo subordina all’esito dei controlli. È una costruzione interamente giurisprudenziale, e come tale esposta a essere rimessa in discussione il giorno in cui qualcuno vorrà farlo.

Resta, dal caso deciso dall’ordinanza n. 23286/2026, un’indicazione di metodo. Le due situazioni vanno tenute distinte: dove l’iter di deposito si è concluso regolarmente, la sola data che conta è quella della ricevuta di avvenuta consegna e non vi è alcuna decadenza da rimuovere; dove si è interrotto, entrano in gioco l’onere di reazione immediata e i rimedi visti sopra. Confonderle porta a invocare la rimessione in termini dove non serve, o a trascurarla dove è indispensabile.

Fonti

  1. Cass. civ., sez. I, 15 luglio 2026, n. 23286 - testo integrale
  2. Cass. civ., sez. I, 9 marzo 2026, n. 5302 (Rv. 677874-01) - testo integrale
  3. Cass. civ., sez. un., 11 ottobre 2023, n. 28403 (Rv. 668997-02)
  4. Cass. civ., sez. III, 7 luglio 2023, n. 19307 (Rv. 668130-01)
  5. Cass. civ., sez. I, 3 gennaio 2025, n. 69 (Rv. 673599-01)
  6. Cass. civ., sez. III, 17 giugno 2025, n. 16211 (Rv. 674996-01)
  7. Cass. civ., sez. I, 13 giugno 2025, n. 15801 (Rv. 674895-01)
  8. Cass. civ., sez. lav., 31 marzo 2023, n. 9087 (Rv. 667820-01)
  9. Cass. civ., sez. VI-L, 5 gennaio 2023, n. 238 (Rv. 666323-01)
  10. Cass. civ., sez. VI-1, 15 novembre 2022, n. 33601 (Rv. 666157-01)
  11. Cass. civ., sez. I, 12 maggio 2022, n. 15243 (Rv. 664770-01)
  12. Cass. civ., sez. I, 27 giugno 2019, n. 17328 (Rv. 654644-01)
  13. Art. 196-sexies disp. att. c.p.c. - testo vigente (Normattiva)
  14. Art. 16-bis, comma 7, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 - testo vigente al 31 dicembre 2022 (Normattiva)
  15. Relazione illustrativa al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 - commento all'art. 196-sexies disp. att. c.p.c.
  16. Art. 1, comma 17, lett. c), legge 26 novembre 2021, n. 206 (criterio di delega)

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Come citare questo scritto

G. Rocchi, Il perfezionamento del deposito telematico degli atti civili, in rocchi.bs.it, 27 luglio 2026, https://rocchi.bs.it/contributi/2026-07-27-deposito-telematico-perfezionamento-rimessione/